Statuto

Articolo 1 COSTITUZIONE Articolo 2 FINALITA’
Articolo 3 METODO Articolo 4 ORGANI
Articolo 5 ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 6 COMITATO ESECUTIVO
Articolo 7 PRESIDENTE Articolo 8 SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 9 REVISORE DEI CONTI Articolo 10 GRATUITA’ DELLECARICHE
Articolo 11 BILANCIO Articolo 12 SOCI
Articolo 13 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI Articolo 14 QUOTA ASSOCIATIVA
Articolo 15 GESTIONE DEI FONDI E BENI RACCOLTI Articolo 16 MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 17 DURATA ED ESTINZIONE Articolo 18 RINVIO ALLE NORME VIGENTI


Articolo 1

1- Il giorno undici febbraio 2005 è costituita in Forlì l’Associazione culturale “ANIMOSA” essa ha sede in Forlì, Corso Mazzini 76

2- L’Associazione trae la propria aspirazione dal riconoscimento di valori considerati fondamentali e irrinunciabili per l’umanità: la LIBERTA’ D’ESPRESSIONE ARTISTICA, SPORTIVA, L’AMICIZIA, LA SOLIDARIETA’, L’UGUAGLIANZA

3- I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, base fondamentale della sua attività è il volontariato, anche ai sensi legge 266/91
Articolo 2

1- L’Associazione si propone:

- Di operare sul territorio organizzando: manifestazioni, eventi, incontri, dibattiti, mirati al suo programma di sostegno nei confronti delle realtà più disagiate del Sud del mondo, in particolare della Colombia.
Servendosi della sua operosità nel campo dello sport, delle varie attività artistiche e culturali (teatro, video-cinematografia, pittura, musica,ecc.) ha come scopo principale il supporto ai progetti delle realtà a cui fa’ riferimento tutelando i diritti fondamentali dell’ individuo quali: il diritto all’ istruzione, alla sanità, al lavoro.

- Di valorizzare una crescita individuale di chi opera e di chi fruisce delle attività associative.

- Di promuovere modelli di crescita sociale e comunitari;

- Di portare coscienza all’opinione pubblica dei gravi disagi e dislivelli sociali che esistono nei paesi del terzo mondo, offrendo testimonianze dirette.

- Di promuovere la solidarietà collettiva e la collaborazione tra le associazioni di volontariato, culturali, sportive ecc., che abbiano come fine comune il sostegno di terzi.
Il tutto alla luce della spiritualità carmelitana.


2- L’Associazione non ha scopo di lucro, osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Eventuali utili vengono destinati alle attività specifiche dell’Associazione.

Articolo 3

1- L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso:

- attività teatrali, video

- cinematografiche, pittoriche, musicali, letterarie, nonché attività sportive.

- promozione e partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione anche di carattere sociale, riabilitativo, didattico e pedagogico e tutte le azioni attinenti le finalità associative;

- attività di collegamento e coordinamento con altre associazioni culturali;

- interazione con associazioni di volontariato o realtà sociali, sia pubbliche che private, offrendo collaborazione, aiuto materiale, supporti logistici o realizzando progetti ed iniziative comuni;

- studio ed approfondimento di tematiche in campo artistico e sociale;

- promozione, progettazione, e gestione di attività formative sulle tematiche attinenti le finalità associative, rivolte ai soci, scuole, enti pubblici, o privati, associazioni, gruppi, ecc.

Articolo 4

1- Sono organi dell’Associazione:
- L’Assembra dei Soci;
- li Comitato Esecutivo;
- Il Presidente.

Articolo 5

1- L’Assemblea è costituita da tutti soci dell’Associazione e n’è l’organo consultivo e deliberativo, essa riveste particolare importanza nella vita dell’Associazione, in quanto è momento privilegiato di partecipazione e collegamento dei singoli soci.

2- L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, per approvare le linee generali del programma d’attività per l’anno sociale e per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

3- L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Comitato Esecutivo ogni qual volta egli lo ritenesse opportuno, o quando ne facessero richiesta motivata, almeno un decimo dei soci, oppure lo richiedesse la maggioranza del Comitato Esecutivo.

4- La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite avviso spedito per posta. Almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

5- L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

6- le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7- Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’Art. 2532 secondo Comma CC.

8- Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi Artt. 16 e 17.

9- L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente ed i Membri del Comitato Esecutivo;

- eleggere il Revisore dei Conti;

- approvare il programma d’attività generale per l’anno sociale;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’Art.16;

- approvare o respingere l’eventuale scioglimento dell’Associazione secondo le modalità dell’Art. 17;

- approvare le quote di iscrizione e gli eventuali contributi associativi proposti dal Comitato Esecutivo;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinano o straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.


10- Le deliberazioni assembleari devono essere debitamente descritte nel libro dei verbali dell’Assemblee dei soci.

Articolo 6

1- Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre a sette membri compreso il Presidente.

2- Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri, in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, è presieduto dal Presidente o in sua assenza da altro consigliere designato dai presenti.

3- Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- attuare le delibere dell’Assemblea;

- redigere i programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto e sulle basi delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;

- decidere circa la stipulazione d’ogni genere di contratto inerente all’attività sociale;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;

- deliberare circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;

- quantificare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;

- valutare le iniziative da parte di singoli o gruppi di soci, la cui attuazione è soggetta all’approvazione consigliare;

- decidere circa la possibilità di conferire un rimborso spese a chi ha prestato opera alle attività dell’Associazione;

- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità od urgenza;

- nominare il Vicepresidente;

- nominare il Segretario; nominare, tra i membri del Comitato Esecutivo il Vicepresidente, il Segretario il Tesoriere.


4- Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

1- Il Presidente, che è Presidente dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea nel suo seno a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

2- Esso cessa dalla carica secondo le norme dell’Art.l0 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art. 5 comma 3, Art. 6 comma 2.

3- Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca le riunioni dell’Assemblea e presiede quelle del Comitato Esecutivo.

4- Sovrintende alla gestione amministrativa dell’Associazione.

5- Firma tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

6- In caso d’urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

7- In caso d’assenza, d’impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

8- Il Presidente, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procura per il compimento d’atti o di categorie d’atti.

Articolo 8

1- Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci

- provvedere al disbrigo della corrispondenza

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.


2- Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione dei soggetti eroganti

- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 9

1- Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2- Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dagli Artt. 2403 e seguenti del C.C.

3- Esso agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatto per iscritta e firmata.

4- Il Revisore dei Conti riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i soci.
Articolo 10

1- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2- Le sostituzioni delle cariche prima della fine del mandato di queste avvengono o nominando il primo dei non eletti, con ratifica nell’assemblea seguente, o rifacendo le elezioni.
Articolo 11

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprende l’esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre d’ogni anno, deve informare circa la sua situazione economica finanziaria. Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Comitato Esecutivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, deve essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci.
Articolo 12

- Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, senza limite d’età; gli aspiranti soci devono presentare una domanda, indirizzata al Presidente, in cui dichiarino di aderire alle finalità dell’Associazione. Tutte le domande sono analizzate dal Comitato Esecutivo, che, in caso di approvazione, presenterà i nominativi all’assemblea.

- I soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, i cui nomi sono indicati nell’atto costitutivo, sono denominati soci fondatori.

- Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, può attribuire la denominazione di socio Onorario a persone, anche al di fuori dell’Associazione, che si sono distinti per particolare benemerenza nei confronti delle iniziative della suddetta, apportando notevole contributo ai progetti delle realtà sostenute. Tale onorificenza esonera dalla tassa associativa annuale.

- La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

- I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo, senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei suoi membri; contro tale decisione il socio in oggetto può presentare, entro 30 giorni, il ricorso all’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata, entro 60 giorni, in via straordinaria ai sensi del comma 3 art. 5 del presente statuto.

Il socio al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 13

1- I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega (non più di tre a persona), di svolgere il servizio di volontariato preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’Associazione.

2- I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare la quota associativa e di prestare le proprie prestazioni volontarie preventivamente concordate.

Articolo 14

1- La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato Esecutivo. Essa è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita delle qualità di socio.

2- I soci non in regola con il pagamento delle quote associative possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, finché non avranno regolarizzato la propria posizione.
Articolo 15

1- L’Associazione raccoglie beni materiali e in denaro.

2- I beni materiali vengono raccolti nella sede dell’Associazione stessa.

3- I beni in denaro vengono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente e/o del vice presidente.

4- Tutti i beni raccolti vengono periodicamente inviati presso le realtà sostenute e direttamente conosciute dall’Associazione, tramite invio di vario tipo quali: bonifico, container, spedizione postale, consegna diretta da parte di un socio volontario designato dall’Associazione secondo accordi assembleari.
Articolo 16

1- Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea dei soci. E’ necessaria per la validità dell’assemblea e la presenza di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni devono essere approvate da almeno due terzi dei presenti.
Articolo 17

I – L’Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue: per deliberazione dell’Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, secondo quanto stabiliti dal Codice Civile; per il venire meno della pluralità dei soci; per qualsiasi altra causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari.

2- In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per finì di pubblica utilità ad altra associazione e/o organizzazione di volontariato che persegua le medesime finalità conformi ai finì istituzionali dell’associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18

1- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla legge 266/91.



Chi Siamo

ANIMOSA è un'associazione onlus che nasce per sostenere le realtà più disagiate del sud del mondo, in particolare la Colombia, tramite iniziative solidali di sport e cultura.